Art. 13.
1. L'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la
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caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, comma 2, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, al controllo delle specie di fauna selvatica anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8».